Statuto dell’associazione I Baconiani

Articolo 1.
Avvalendosi della facoltà prevista dal 2° comma, art. 45 del D.P.R. 416 del 31/05/74, in accordo a quanto previsto dalla L. 383/00, dalla l.r. 1/08 e dall’art. 36 e segg. Codice Civile, si è costituita l’associazione “I BACONIANI”, associazione tra le famiglie, i genitori e amici degli studenti della scuola primaria, avente sede legale in Milano (MI) Via Matteucci, 3 presso i locali della Scuola Statale Bacone

Articolo 2. – Organismo –
L’Associazione è un organismo estraneo ed indipendente da ogni movimento politico e confessionale che rispetta:

  • i principi ed i valori sanciti dalla Costituzione Italiana
  • i diritti inviolabili della persona
  • l’individuo nella sua specificità sociale e culturale.

L’Associazione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e rifiuta la violenza in ogni sua forma ed espressione.

L’Associazione non persegue fini di lucro.

Articolo 3. – Scopo dell’Associazione –
Scopo dell’Associazione è:

  • promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione a supporto della famiglia sostenendo il ruolo genitoriale anche mediante iniziative condivise e programmate con gli organismi scolastici;
  • promuovere la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative con il coinvolgimento alla vita della Scuola al fine di ottenere una partecipazione delle famiglie attiva e consapevole in relazione al compito sociale ed educativo proprio;
  • garantire la qualità dell’educazione e della crescita degli alunni della Scuola mediante la partecipazione diretta della famiglia alla vita della Scuola realizzata attraverso l’informazione sull’attività degli organi collegiali, l’esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici ivi compresa l’attuazione condivisa;
  • progettare attività e/o progetti proposti sia dalla Scuola che dall’Associazione stessa, con finalità educative, solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dello studente nonché di sostegno alle famiglie ed al ruolo genitoriale.
  • promuovere e favorire iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative quali conferenze, mostre, corsi, attività sportive nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo educativo di interesse e di incontro tra famiglie, studenti e scuola.

L’Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere prettamente didattico – disciplinare.

Articolo 4. – Durata –
La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 5. – Soci –
Possono diventare Soci dell’Associazione, mediante iscrizione alla stessa, le famiglie attraverso i genitori, i tutori, i parenti e/o amici degli studenti frequentanti la Scuola Primaria Bacone nonché i docenti e personale non docente dipendenti della Scuola stessa.

Articolo 6. – Diritti e doveri dei Soci e Recesso –
Il Socio presta la propria opera in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Associazione. Tutti i Soci hanno i medesimi obblighi ed i medesimi diritti.

Diritti

Il Socio ha diritto a:

  • partecipare alla vita associativa ed a tutte le attività promossa dall’Associazione nessuna esclusa nel rispetto delle norme previste per ciascuna iniziativa
  • partecipare all’Assemblea con diritto di voto, anche per la determinazione degli organi dirigenti, se in regola con il versamento della quota associativa;
  • accedere alle cariche associative.

Doveri

Il Socio è tenuto a:

  • osservare il presente statuto, eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione ed ispirato ai principi che la sostengono;
  • versare la quota associativa annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Direttivo;


Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio si perde in caso di mancato versamento della quota associativa annuale e/o per delibera di esclusione del Direttivo per accertati e gravi motivi di incompatibilità con i principi, le finalità e le attività dell’Associazione e per inosservanza dei doveri. In tal caso, il Direttivo provvederà con delibera insindacabile.

Recesso

Il socio che intenda recedere dall’associazione deve darne comunicazione con raccomandata tre mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il recesso comunicato non comporta alcun onere per il socio.

Articolo 7. – Proventi dell’Associazione –
I proventi dell’Associazione derivano da:

  •  versamento delle quote associative;
  • liberi versamenti degli associati;
  • contributi pubblici o privati.
  • eventuali elargizioni volontarie, lasciti o donazioni;
  • manifestazioni indette dall’Associazione purché con chiara indicazione della finalità indirizzata a specifiche iniziative e prive di lucro.

Articolo 8. – Organi dell’Associazione –
Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione.

Articolo 9. – Assemblea dei soci –
L’Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

  • elegge e nomina il Presidente dell’Associazione
  • elegge e nomina tutti i componenti del Direttivo;
  • approva il bilancio (preventivo e consuntivo) annuale entro il mese di marzo dell’anno successivo
  • approva il programma annuale dell’Associazione entro il mese di novembre dell’anno precedente

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo, o un decimo degli associati con diritto di voto ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato.

L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Direttivo e in assenza di entrambi da altro membro del Direttivo eletto dai presenti.

Qualora nessuno dei membri del Direttivo fosse presente all’assemblea, i presenti eleggeranno un proprio Presidente ed un Segretario pro tempore.

L’avviso di convocazione dell’Assemblea – contenente l’ordine del giorno
– deve essere affisso all’Albo della Scuola, presso apposita bacheca delle comunicazioni predisposta in sede, pubblicato sul sito internet dell’Associazione, se disponibile, comunicato alle famiglie con e-mail e/o
per iscritto, tramite gli studenti, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le assemblee cui
partecipino tutti i soci iscritti e l’intero Direttivo.

Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci, purché munito di regolare delega scritta.

Le decisioni dell’Assemblea sono valide se prese a maggioranza semplice, col voto favorevole di metà più uno dei Soci presenti, o rappresentati mediante delega scritta rilasciata ad altro socio non membro del direttivo, aventi diritto di voto, ancorché non votanti (soci astenuti). In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza, eccezion fatta per la deliberazione riguardante:

  • la eventuale modifica dello Statuto che deve essere adottata con la
    presenza ed il voto favorevole di almeno il 25% degli associati aventi
    diritto di voto e anche mediante delega;
  • l’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione e relativa
    devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottato con la
    presenza ed il voto favorevole di almeno il 30% degli associati aventi
    diritto di voto.

Articolo 10. – Direttivo –
Il Direttivo è formato da 7 a 15 membri secondo quanto stabilito dall’Assemblea in sede di elezione e nomina.

Il Direttivo così composto resta in carica due anni.

Il Direttivo elegge tra i suoi membri:

  • il Vice Presidente;
  • il Segretario;
  • il Tesoriere dell’Associazione;

Il primo Direttivo è nominato con l’atto costitutivo.

I componenti elettivi del Direttivo sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o due componenti del Direttivo decadano dall’incarico, il Direttivo può provvedere autonomamente alla loro sostituzione mediante nomina collegiale. I nuovi membri così nominati rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo precedentemente nominato.

Nel caso decadano, per dimissioni o altra causa, almeno 3 componenti del Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Direttivo.

Le dimissioni del Presidente comportano l’immediata sostituzione del solo Presidente con apposita Assemblea da convocare da parte del Direttivo che rimane in carica.

In entrambi i casi il Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea entro 30 giorni.

Il nuovo Presidente rimane in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo nominato in precedenza. Nel caso di perdita di qualifica dei componenti il direttivo, i nuovi componenti eletti dall’assemblea subentrano e restano in carica fino allo scadere dell’intero Direttivo nominato in precedenza.

In caso di dimissioni dal Direttivo dei membri o di perdita del titolo da parte degli stessi, il Direttivo può procedere autonomamente alla loro sostituzione, per nomina collegiale, con le medesime modalità sopra previste per la sostituzione di uno o due membri.

Qualora l’Assemblea venisse convocata a meno di 60 giorni dalla scadenza del mandato del Direttivo in carica, l’Assemblea può provvedere alla nomina dei membri elettivi del nuovo Direttivo.

Il nuovo Direttivo entra immediatamente in carica.

L’Assemblea costituita con almeno il 20% dei soci può sfiduciare il Direttivo e/o il Presidente con una delibera assunta da almeno i due terzi dei votanti. La medesima Assemblea così costituita procede all’immediata sostituzione dei componenti sfiduciati.

Compiti del Direttivo
Il Direttivo deve:

  • decidere circa le attività necessarie per realizzare le decisioni dell’Assemblea dei Soci e del Direttivo;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
  • provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
  • promuovere la costituzione di gruppi o commissioni di lavoro tra Soci per lo studio e la realizzazione di particolari iniziative;
  • determinare la quota associativa annuale;
  • determinare l’operatività sui rapporti di c/c intrattenuti dall’Associazione con gli Istituti di Credito Ordinario.

E’ altresì demandato al Consiglio direttivo il compito di preparare i lavori e di stilare un regolamento per le sedute dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio stesso ottemperando a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Il Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro anagraficamente più anziano.
Il Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la
presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità con le medesime
regole previste per le delibere dell’Assemblea.

I verbali di ogni adunanza del Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti e messi a disposizione dei soci.

Articolo 11. – Incarichi –
Per la realizzazione di quanto previsto dal piano annuale di programma  dell’Associazione il Direttivo può affidare alcune mansioni o incarichi a
titolo gratuito anche a genitori non eletti al suo interno ma ritenuti idonei allo scopo e chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso, a titolo consultivo, uno o più esperti in campo scientifico, culturale, politico, religioso, ecc.

Articolo 12. – Presidente –
Il Presidente dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Direttivo, cura la formulazione dell’ordine del giorno, regola lo svolgimento delle assemblee e ne dirige la discussione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente tiene i contatti con i vari organi della Scuola.

Il Presidente deposita la propria firma sul c/c bancario e/o postale dell’Associazione per le operazioni di versamento e prelievo secondo quanto stabilito dal Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Direttivo e in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Articolo 13. – Segretario e Tesoriere –
Il Segretario o altra persona incaricata, compila il verbale delle riunioni, che verranno affissi all’Albo dell’Associazione e pubblicati sul sito internet dell’Associazione, se disponibile, cura la conservazione e l’archiviazione di documenti, verbali e materiali vari dell’Associazione e bada a tutte le incombenze a lui demandate dal Presidente.

Il Tesoriere redige il bilancio e tiene i conti di cassa, la cui giacenza, salvo per le piccole occorrenze, deve essere depositata su un conto corrente bancario o postale di cui all’art. 12 nonché la tenuta delle scritture contabili previste ai sensi di legge. Il Tesoriere cura la tenuta e la gestione degli estratti conto con possibilità di interrogazione dei saldi.

Articolo 14. – Rimborsi spese –
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi di spese, inerenti espressamente l’attività dell’associazione, documentate e preventivamente autorizzate dal Direttivo.

Articolo 15. – Patrimonio sociale –
Durante la vita dell’Associazione non possono essere in alcun modo distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente investiti o destinati in attività statutariamente previste.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, o alla Scuola Bacone, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3, comma 190, della Legge 662/96.

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. (esercizio solare) Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo di ogni anno.

Articolo 16. – Controversie –
Tutte le vertenze che possono insorgere tra i Soci e l’Associazione in ordine a:

  • questioni riguardanti l’interpretazione del presente Statuto;
  • le vicende dell’Associazione;
  • il comportamento dei Soci;

saranno definite mediante arbitrato composto da cinque Soci nominati dall’Assemblea, convocata appositamente, e il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 17.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle  norme del Codice Civile.

Milano, li 17.10.2011